Descrizione
Il whistleblowing è la segnalazione di illeciti e irregolarità in forma riservata e protetta, e ha lo scopo di prevenire la corruzione: la procedura garantisce la tutela del segnalante, e favorisce in questo modo le comunicazioni da parte dei dipendenti.
La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 24/2023, che recepisce la direttiva dell’Unione Europea 2019/1937 riguardante la “protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea, di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato”.
Chi può presentare una segnalazione:
tutti i dipendenti pubblici e i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso i soggetti pubblici e privati, oppure
forniscono beni o servizi
liberi professionisti e consulenti, ma anche volontari e tirocinanti, anche non retribuiti
azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche quando questi ruoli vengono esercitati senza nomina ufficiale
Cosa va segnalato:
comportamenti, ma anche atti e omissioni o informazioni, per i quali il segnalante abbia fondati sospetti che possano concretizzare violazioni
illeciti amministrativi, contabili, civili o penali
violazioni effettive o potenziali della normativa europea nei settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
violazioni della normativa nazionale, regolamentare e dell’Unione Europea
Cosa prevede l’iter procedurale successivo alla segnalazione:
entro 7 giorni dalla presentazione, l’incaricato deve rilasciare un avviso di ricevimento al segnalante e ove necessario chiedere integrazioni;
entro 7 giorni la segnalazione pervenuta ad un soggetto non competente deve essere inoltrata al corretto destinatario.
mantenere le interlocuzioni e dare diligente seguito;
entro 3 mesi occorre fornire riscontro al segnalante.
sono esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina le contestazioni o rivendicazioni di carattere personale nei rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, salvo che tali aspetti siano riconducibili al diritto dell’Unione.